Indagini Preliminari c.c.p. 326

Le indagini preliminari, introdotte nel codice di procedura penale dall’art. 326, sono una fase del procedimento penale precedente all’eventuale processo.

Nelle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale: ne consegue che il p.m. e la polizia giudiziaria devono acquisire anche gli elementi a favore dell’indagato (art. 358) dato che le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire se ci sono i presupposti per l’esercizio dell’azione penale.

È previsto il segreto per gli atti compiuti durante le indagini.

Contrariamente a quanto avveniva prima della riforma, oggi le indagini preliminari non hanno valore probatorio, salvo quanto disposto per l’incidente probatorio: nel nuovo sistema, infatti, si è dato risalto al principio del contraddittorio.

Nelle indagini preliminari infatti si acquisiscono solo elementi di prova al solo fine di valutare l’esercizio o meno dell’azione penale.

Nel fascicolo del dibattimento confluiscono – e quindi rilevano ai fini della prova – gli atti assunti con l’incidente probatorio e gli atti irripetibili compiuti dall’accusa e dalla difesa – accertamenti tecnici irripetibili, risultati di intercettazioni telefoniche e ambientali, risultati di perquisizioni, ispezioni, sequestri nonché risultati di eventuali mezzi di ricerca delle prova atipici come gli appostamenti.

Tutti gli altri atti compiuti nelle indagini preliminari (ma anche nell’udienza preliminare) che non hanno la caratteristica dell’irripetibilità confluiscono nel fascicolo delle parti e quindi – almeno per il momento – non assumono alcun valore probatorio.

DIRITTI DELL’INDAGATO

L’indagato ha diritto di essere informato a sua richiesta se è instaurato un procedimento penale a suo carico. Il pubblico ministero può tuttavia disporre la segretazione delle indagini per un periodo non superiore ai 3 mesi se si tratta di reati comuni; per i reati di maggiore allarme sociale invece non possono essere mai fornite informazioni all’indagato al fine di evitare un pregiudizio alle indagini.

Secondo il disposto dell’art. 369 c.p.p. l’indagato ha diritto a ricevere l’avviso di garanzia solo quando deve essere compiuto un atto (“atto garantito”) al quale ha diritto di partecipare il suo difensore. In caso contrario l’indagato ne verrà a conoscenza solo se il Pubblico ministero esercita l’azione penale inviando l’avviso di conclusione delle indagini. Viene infatti comunicato il diritto di predisporre un difensore e, qualora ciò non avvenga, viene incaricato uno d’ufficio.

Durante alcuni atti il difensore ha il diritto di assistere e di essere avvertito, come l’interrogatorio, l’ispezione e il confronto. In altri può assistere senza avvertimento: perquisizione e sequestro. Il difensore può anche consultare entro 5 giorni dalla loro pubblicazione i documenti relativi a tali atti, che devono essere depositati dal PM entro 3 giorni dal compimento dell’atto stesso in cancelleria, ed estrarne copia.

Lo Studio ABLE Consulting ha esperienza specifica nel campo delle Indagini e può supportare la fase dell’incidente probatorio.