Il DPR n.328/2001 art.46 stabilisce che le attività professionali che formano l’oggetto della professione dell’Ingegnere dell’Informazione sono di competenza degli Ingegneri iscritti all’Ordine Professionale per le attività di “Pianificazione, Progettazione, Sviluppo, Direzione Lavori, Stima, Collaudo, la Gestione dei Impianti e Sistemi Elettronici, Automazione e Generazione, Trasmissione ed Elaborazione delle Informazioni”.

Inoltre, il recente DPR n. 163/2006 art. 90, comma 2, stabilisce che le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.