Per lo svolgimento di attività di indagine da parte di Professionisti, il Garante della Privacy, in data 24 giugno 2011, ha rilasciato autorizzazione n. 4/2011 al trattamento dei dati PERSONALI E SENSIBILI ai LIBERI PROFESSIONISTI ABILITATI, iscritti in Albi o Elenchi per l’esercizio di un’attività professionale in forma individuale o associata.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai clienti.

I dati sensibili relativi a terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l’esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

In ogni caso, i dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possono essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell’espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in particolare:

a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell’interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;

b) ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

c) per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall’art. 60 del Codice in relazione ai dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Quindi solo i LIBERI PROFESSIONISTI ABILITATI hanno l’autorizzazione al trattamento dei dati, SENZA necessità di richiedere AUTORIZZAZIONE al CLiente o al Garante (nel caso di dati sensibili).

Nel caso contrario, chi svolge attività di indagine (ad esempio digital forensics) che prevede il trattamento di dati personali, il consulente si deve far rilasciare l’autorizzazione dal parte del cliente, invece se prevede il trattamento di dati SENSIBILI di terzi (esempio ospedalieri) il consulente deve farsi rilasciare autorizzazione anche dal GARANTE. In caso contrario le sanzioni sono pesanti.